Art. 3.

      1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.
      2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di informazione sui medicinali, devono attingere dall'albo degli informatori scientifici di cui all'articolo 15 e possono anche associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore scientifico.
      3. Il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981, e successive modificazioni.